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3-l2-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 284

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 settembre 1984.

Disciplina per il funzionamento della scuola di chitarra

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l’art. 2 della legge 2 maggio 1984, n. 106, sull'istituzione della scuola di «chitarra» presso i conservatori di musica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1

La scuola. di «chitarra» ha la durata di dieci anni divisi in tre periodi: inferiore (cinque anni), medio (tre anni), superiore (due anni).

Il passaggio da un periodo al successivo è subordinato al superamento degli esami indicati nell'annessa tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I primi tre anni del periodo inferiore funzionano come scuola media.

Art. 3.

Nella scuola di «chitarra», oltre allo studio dello strumento, sono previste, come obbligatorie, le seguenti materie complementari:

1) teoria, solfeggio e dettato musicale: l'insegnamento viene impartito nei primi tre anni del periodo inferiore;

2) storia della musica e storia ed estetica musicale: l'insegnamento viene impartito nei primi due anni del periodo medio;

3) armonia complementare: l'insegnamento viene impartito nei primi due anni del periodo medio.

Art. 4.

Sono ammessi alla frequenza del primo anno del periodo inferiore gli allievi di età compresa fra gli 11 anni e i 15 anni che siano in possesso della licenza elementare.

Art. 5.

Coloro che, in possesso dell'attestato finale del «corso speciale permanente» di chitarra, istituito al sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, con il decreto interministeriale 22 luglio 1980, aspirino a conseguire il diploma della scuola di «chitarra», potranno partecipare ai relativi esami a partire dalla prima sessione utile dopo l'emanazione del presente decreto.

Agli interessati, peraltro, saranno riconosciuti validi gli esiti degli esami complementari obbligatori sostenuti durante la frequenza del precitato «corso speciale permanente» di chitarra.

Parimenti potranno ottenere di partecipare agli esami finali della scuola di chitarra coloro che sono in possesso dell'attestato finale del «corso straordinario» già autorizzato al sensi dell’art. 191 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852.

In tal caso, tuttavia, gli interessati, oltre a sostenere gli esami dello strumento, dovranno sostenere anche quelli relativi alle materie complementari obbligatorie secondo il programma di cui all'annessa tabella A.

Sono esonerati da tale obbligo coloro che potranno dimostrare di aver già superato gli esami di cui sopra in un conservatorio di musica o in un liceo musicale pareggiato.

Art. 6.

Dall'anno scolastico in cui Inizia il funzionamento della scuola di chitarra, è soppresso il corrispondente corso speciale permanente.

Gi alunni iscritti a quest'ultimo, d'ufficio saranno considerati iscritti al corrispondente anno della scuola di chitarra.

Coloro che, avendo frequentato i corsi straordinari autorizzati al sensi dell'art. 191 del regio decreto 5 maggio 1918, n. 1852, aspirino ad iscriversi alla scuola di chitarra, potranno ottenerlo anche per un anno successivo al primo, previo giudizio positivo di una commissione formata dal direttore del conservatorio di musica presso il quale si è chiesta la iscrizione, da un docente di chitarra e da uno di composizione. È facoltà di detta commissione ammettere l'aspirante alla frequenza di un anno diverso da quello richiesto.

Art. 7.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma del precedente art. 6, l'età per l'ammissione alla scuola di chitarra è elevata di tanti anni quanti sono quelli riconosciuti validi all'atto della domanda di iscrizione.

Art. 8.

I programmi di insegnamento saranno stabiliti dai singoli docenti in modo tale che gli alunni siano in grado di affrontare le prove di esame di cui all'annessa tabella A.

Art. 9.

L'orario d'obbligo per i docenti della scuola di «chitarra» è di dodici ore settimanali.

Art. 10.

Il funzionamento della scuola di «chitarra» è disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dalla normativa di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive modificazioni ed integrazioni

Roma, addì 6 settembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addi 31 ottobre 1984

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 201

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